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6.500 euro, ecco la soglia minima di reddito annuo individuata dalla Provincia quale limite sotto il quale la condizione diventa di povertà. E chi si trovasse sotto questo soglia da ora in avanti avrà diritto ad un integrazione del reddito - per raggiungere i 6.500 euro -, tale appunto da consentirgli una vita più dignitosa. Muove da questa considerazione l'importante decisione presa oggi dalla Giunta provinciale che ha dato il via libera preliminare. con un conchiuso, al reddito di garanzia, in attesa del parere della competente Commissione del Consiglio provinciale e del vaglio delle parti sociali. La definizione è "erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare, insufficiente rispetto ai bisogni generali della vita". Si parla di una forma di sostegno economico per combattere forme di povertà ma, anche, per dare un nuovo, ulteriore segnale in questo momento di crisi economica.
"Un passaggio importante - sottolinea il presidente Lorenzo Dellai - in coerenza con l'impegno che questo governo provinciale ha preso tanto sugli aspetti di politica del welfare quanto, a fronte del particolare momento economico che stiamo attraversando, in chiave anticongiunturale. Con l'adozione del reddito di garanzia il Trentino conferma di sapersi muovere concretamente, nel campo sociale, con scelte coraggiose, innovative, autenticamente solidali e di livello europeo e certamente all'avanguardia in Italia". Aggiunge il presidente Dellai: "Si tratta di una sperimentazione che introduciamo ben consapevoli che occorre vigilare per evitare qualsiasi forma di opportunismo e che comunque sarà legata ad un impegno concreto delle persone assistite affinché si attivino nella ricerca di una soluzione ai propri problemi di autosostentamento".
Oggi la Giunta ha quindi approvato la disciplina complessiva dell'intervento che, nei dettagli, fissa l'ammontare del reddito di garanzia, l’indicatore della condizione economica familiare per l’accesso all’intervento, l’ammontare delle somme ulteriori corrisposte ai nuclei familiari beneficiari dell’intervento titolari di contratto di locazione per l’alloggio costituente prima abitazione, nonché le modalità di realizzazione del monitoraggio sull’intervento. Un particolare importante: l'indicatore usato per accedere e determinare l'intervento è, in questo caso, l'ICEF aggiornato sia sotto il profilo patrimoniale che sotto l'aspetto reddituale qualora, prima della presentazione della domanda, siamo sopravvenuti eventi significativi (perdita del lavoro o inizio di una nuova attività lavorativa).
Il reddito di garanzia intende dunque dare attuazione a quanto si legge nell'articolo 1 della disciplina di questo intervento che fa riferimento alla legge provinciale 13 del 2007 sulla politiche sociali in provincia di Trento nonché sulle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2009. Ovvero: "Per assicurare a tutti i nuclei familiari il raggiungimento di un reddito di garanzia per il soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia concede a chi ne ha i requisiti, un sostegno economico".
Ecco, nei dettagli, quanto deciso oggi dalla Giunta provinciale.
Sono previste due forme di accesso al reddito di garanzia. Da una parte un intervento a prima erogazione automatica, dall'altra un intervento subordinato al vaglio preventivo dei servizi sociali.
1) INTERVENTO A PRIMA EROGAZIONE AUTOMATICA
DESTINATARI
nuclei familiari nei quali è presente almeno un soggetto che:
- lavora
- ha perso il lavoro da meno di 24 mesi ed è in grado di riassumere un ruolo lavorativo
- è in cerca di prima occupazione da meno 12 mesi a seguito di fuoriuscita dal nucleo di altro componente produttore di reddito da lavoro negli ultimi 24 mesi
- inoltre i nuclei familiari composti esclusivamente da persone oltre i 60 anni, se donne e oltre i 65 anni, se uomini
REQUISITI:
- residenza in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda con riferimento anche ad uno solo dei componenti
- ICEF inferiore a 0,13, determinato secondo le modalità previste (ICEF attualizzato)
- sottoscrizione di un impegno alla ricerca attiva di un lavoro e dichiarazione di disponibilità immediata all’accettazione di un impiego (per tutti i componenti che non lavorano, pur essendo in grado di farlo, con alcune eccezioni previste)
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ IMMEDIATA ALL’ACCETTAZIONE DI UN IMPIEGO:
- soggetti (al massimo uno per nucleo) che hanno la cura diretta e continuativa di un componente del nucleo o affine o familiare entro II grado e che ha bisogno di assistenza continuativa (con indennità di accompagnamento);
- studenti nel corso legale di studi e universitari con borsa di studio (compresi dottorati);
- persone impegnate nel servizio civile volontario
MISURA DEL BENEFICIO ECONOMICO
la misura mensile dell’intervento di sostegno economico è data dalla trasformazione in reddito, diviso per 12, della differenza tra l’ICEF corrispondente all’ammontare del reddito di garanzia (0,13) e l’ICEF accertato del nucleo in sede di accesso, rapportato al numero di componenti il nucleo familiare in base alla scala di equivalenza utilizzata ai fini ICEF (i componenti adulti sono conteggiati solo se aventi residenza in Trentino da almeno tre anni).
reddito di garanzia mensile = [(0,13 – ICEF nucleo per accesso)*50.000*s.eq. nella quale i componenti adulti del nucleo sono conteggiati solo se aventi residenza in trentino da più di tre anni] / 12
Esempi:
- nucleo di due persone adulte (aventi entrambe residenza triennale) che ha ICEF 0,10 percepisce mensilmente € 195
- nucleo di due persone adulte (una sola delle quali ha residenza triennale) che ha in sede di accesso ICEF 0,10 percepisce mensilmente € 125
+ ulteriore somma a titolo di contributo sull’eventuale canone di locazione, se il nucleo familiare non è già beneficiario di provvidenze ex legge provinciale 15 del 2005 (alloggio pubblico o contributo integrativo al canone di locazione); la somma spettante a tale titolo è diversificata in base al numero di componenti il nucleo familiare (minimo € 205 / massimo € 405)
DURATA DELL’INTERVENTO
Mesi 4.
DECORRENZA DELL’INTERVENTO
L’intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda (trasmessa in via telematica a cura dei PATRONATI, CAF e sportelli periferici della Provincia).
L’erogazione è effettuata dall’APAPI in rate mensili.
RINNOVO DELL’INTERVENTO
Il rinnovo dell’intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
- verifica del perdurare dello stato di bisogno economico (ICEF come definito in allegato);
- per quanto riguarda i soggetti in grado di assumere/riassumere un ruolo lavorativo, verifica in stretta connessione con i Centri per l’Impiego del mantenimento della disponibilità immediata all’accettazione di un impiego
Il rinnovo può avvenire al massimo tre volte nei due anni decorrenti dalla prima concessione (massimo 16 mesi su 24). Tale limite non sussiste nei seguenti casi:
- nuclei nei quali tutti i componenti idonei svolgono attività lavorativa (salvo deroghe alla ricerca attiva di un lavoro);
- nuclei già visti dal servizio sociale, che ha attestato la non sussistenza di problematiche socio-assistenziali.
2) INTERVENTO AD EROGAZIONE SUBORDINATA A VAGLIO PREVENTIVO SERVIZI SOCIALI
DESTINATARI
- nuclei familiari che non hanno le condizioni che danno titolo all'erogazione automatica del reddito di garanzia
REQUISITI:
- residenza in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda con riferimento anche ad uno solo dei componenti
- ICEF inferiore a 0,13
- preventiva verifica del servizio sociale territorialmente competente, che nel caso vengano riscontrate problematiche sociali complesse, predispone un progetto individualizzato al quale il soggetto richiedente deve aderire, ovvero nel caso sussista unicamente il bisogno economico, indirizza il nucleo all'automatismo, con idonee certificazioni
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
- uguale ai casi in cui è previsto l’automatismo attraverso l’APAPI, fatta salva la possibilità di escludere dal computo taluni componenti (ad esempio chi ha rifiutato un’offerta di lavoro)
NB: per gli utenti con difficoltà nella gestione del proprio patrimonio, esiste la possibilità di sostituire - totalmente o parzialmente- l’erogazione monetaria con forme alternative di sostegno economico (ad esempio l'apertura di credito presso negozi di generi alimentari)
DURATA DELL’INTERVENTO
Determinata nel progetto individualizzato e comunque non eccedente i 6 mesi per i soggetti idonei ad assumere/riassumere un ruolo lavorativo e i mesi 12 per i soggetti non idonei.
DECORRENZA DELL’INTERVENTO
L’intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione è effettuata mensilmente dall’ente gestore.
RINNOVO DELL’INTERVENTO
Il rinnovo dell’intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
- verifica del perdurare dello stato di bisogno economico (ICEF come definito in allegato);
- verifica dell’impegno del beneficiario nel rispettare il progetto individualizzato;
- per quanto riguarda i soggetti in grado di assumere/riassumere un ruolo lavorativo, verifica in stretta connessione con i Centri per l’Impiego del mantenimento della disponibilità immediata all’accettazione di un impiego.
Il rinnovo non è subordinato a limiti temporali.
Si passa dall'intervento automatico a quello subordinato al vaglio dei servizi sociali qualora:
- il nucleo familiare chieda il rinnovo indipendentemente dai limiti temporali sopra descritti;
- nel corso delle verifiche sulle domande di rinnovo presentate emerga che i componenti del nucleo familiare hanno maturato le condizioni che richiedono il vaglio dei servizi medesimi;
- uno dei componenti il nucleo impegnato nella ricerca attiva di un impiego rifiuta un’offerta di lavoro ovvero non si presenta alle convocazioni del centro per l’impiego
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